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Accesso civico "semplice"

Riferimenti normativi
Art. 5, c. 1, D.Lgs. 33/2013
Art. 2, c. 9-bis, L. 241/1990
Contenuto dell'obbligo

Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria:

nome del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, l'accesso civico è il diritto di chiunque a richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

Il Responsabile per la Trasparenza è il Direttore dott. Gianni Delpero.

La richiesta può essere formulata da chiunque, è gratuita e non deve essere motivata. Il Responsabile della Trasparenza, entro 30 giorni dalla richiesta, pubblica nel sito web istituzionale dell'A.P.S.P. il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente lo trasmette al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Qualora quanto richiesto risulti già pubblicato, il Responsabile ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto Titolare del potere sostitutivo (ex art. 2 comma 9 bis Legge 241/90), il quale, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio (D. Lgs. 104 del 2010).

Le segnalazioni relative alla mancata pubblicazione di atti o documenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 sul sito Amministrazione trasparente dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica

                                           amministrazione@pec.centroservizimale.it

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RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Direttore dott. Gianni Delpero

Telefono: 0463 902062

Email: direttore@centroservizimale.it

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TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO

Presidente dott. ing. Antonio Daprà

Telefono: 0463 - 902062

Email: presidente@centroservizimale.it

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Pubblicato il: Venerdì, 22 Giugno 2018 - Ultima modifica: Martedì, 18 Febbraio 2020
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